1 dicembre 2021
AVVISO AI CONTRIBUENTI
VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)
SALDO ANNO 2021
L’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito la “nuova IMU” a decorrere dal 1° gennaio 2020;
Il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova IMU”;
I presupposti della “nuova IMU” sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
Il versamento del Saldo 2021 dovrà essere corrisposto utilizzando le aliquote 2020 stabilite dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10/06/2020, che sono invariate ed in vigore anche per il 2021;
Pertanto, le aliquote da utilizzare per il versamento del saldo della “Nuova IMU” 2021 sono le seguenti:
CATEGORIE CATASTALI ALIQUOTE (per mille)
TERRENI AGRICOLI 5
AREE FABBRICABILI 8
ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE: fabbricati classificati nel gruppo catastale A/1, A/8 e A/9, e pertinenze degli stessi appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con una DETRAZIONE pari a €. 200,00 rapportata al periodo di possesso nell’anno 4
ALTRI FABBRICATI: fabbricati classificati nelle seguenti categorie: Cat. A / B / C 6
ALTRI FABBRICATI: fabbricati classificati nelle seguenti categorie: Cat. D 8,6
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1
ABITAZIONE PRINCIPALE: L’abitazione principale NON E’ soggetta ad IMU, ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
E’ equiparata alla abitazione principale, e pertanto NON soggetta a IMU, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
RIDUZIONI:
La base imponibile è ridotta del 50%:
• per i fabbricati di interesse storico o artistico
• per i fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati
• per i fabbricati concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
TERRENI AGRICOLI:
Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli situati nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Il Comune di SCARMAGNO, nella Circolare n. 9/1993, risulta parzialmente delimitato (PD) per cui l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione, mentre i terreni esclusi dalla delimitazione sono soggetti all'IMU.
Per i terreni agricoli soggetti all'IMU il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135. Al valore imponibile si applica l'aliquota deliberata dal Comune.
TERRENI AGRICOLI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL'I.M.U.:
Fogli 11 - 12 - dal 17 al 21 - 23 - 25 - 27 - 30 - 31 - dal 33 al 37
Sono esenti dall'IMU tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Il versamento del SALDO “Nuova IMU” deve essere effettuato mediante modello F24
entro il 16 DICEMBRE 2021
L’imposta NON E’ dovuta per importi inferiori a €. 12,00 (Art. 25 Legge n. 289/2002).
Codici tributo per il pagamento dell’IMU con il modello F24
Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912 --
Fabbricati rurali ad uso strumentale -- --
Terreni 3914 --
Aree fabbricabili 3916 --
Altri fabbricati (esclusa Cat. D) 3918 --
Altri fabbricati Cat. D 3930 3925
Codice Catastale Comune di SCARMAGNO: I511
SCARMAGNO, 26 novembre 2021 f.to IL SINDACO Grassino Adriano
VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)
SALDO ANNO 2021
L’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito la “nuova IMU” a decorrere dal 1° gennaio 2020;
Il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova IMU”;
I presupposti della “nuova IMU” sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
Il versamento del Saldo 2021 dovrà essere corrisposto utilizzando le aliquote 2020 stabilite dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10/06/2020, che sono invariate ed in vigore anche per il 2021;
Pertanto, le aliquote da utilizzare per il versamento del saldo della “Nuova IMU” 2021 sono le seguenti:
CATEGORIE CATASTALI ALIQUOTE (per mille)
TERRENI AGRICOLI 5
AREE FABBRICABILI 8
ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE: fabbricati classificati nel gruppo catastale A/1, A/8 e A/9, e pertinenze degli stessi appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con una DETRAZIONE pari a €. 200,00 rapportata al periodo di possesso nell’anno 4
ALTRI FABBRICATI: fabbricati classificati nelle seguenti categorie: Cat. A / B / C 6
ALTRI FABBRICATI: fabbricati classificati nelle seguenti categorie: Cat. D 8,6
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1
ABITAZIONE PRINCIPALE: L’abitazione principale NON E’ soggetta ad IMU, ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
E’ equiparata alla abitazione principale, e pertanto NON soggetta a IMU, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
RIDUZIONI:
La base imponibile è ridotta del 50%:
• per i fabbricati di interesse storico o artistico
• per i fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati
• per i fabbricati concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
TERRENI AGRICOLI:
Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli situati nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Il Comune di SCARMAGNO, nella Circolare n. 9/1993, risulta parzialmente delimitato (PD) per cui l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione, mentre i terreni esclusi dalla delimitazione sono soggetti all'IMU.
Per i terreni agricoli soggetti all'IMU il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135. Al valore imponibile si applica l'aliquota deliberata dal Comune.
TERRENI AGRICOLI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL'I.M.U.:
Fogli 11 - 12 - dal 17 al 21 - 23 - 25 - 27 - 30 - 31 - dal 33 al 37
Sono esenti dall'IMU tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Il versamento del SALDO “Nuova IMU” deve essere effettuato mediante modello F24
entro il 16 DICEMBRE 2021
L’imposta NON E’ dovuta per importi inferiori a €. 12,00 (Art. 25 Legge n. 289/2002).
Codici tributo per il pagamento dell’IMU con il modello F24
Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912 --
Fabbricati rurali ad uso strumentale -- --
Terreni 3914 --
Aree fabbricabili 3916 --
Altri fabbricati (esclusa Cat. D) 3918 --
Altri fabbricati Cat. D 3930 3925
Codice Catastale Comune di SCARMAGNO: I511
SCARMAGNO, 26 novembre 2021 f.to IL SINDACO Grassino Adriano
Allegati
- IMU SALDO 2021[.pdf 83,72 Kb - 01/12/2021]
A cura di
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune |
Indirizzo | Piazza Cav. Maria e Savino Enrico, 5 |
Telefono |
0125.739153 |
Fax |
0125.739391 |