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Pagare tributi IMU

Scheda del servizio

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019.

I presupposti della "Nuova IMU" sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato al comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.


Il comma 762 prevede che "in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019".

QUALI SOGGETTI INTERESSA. Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività.\n\nNel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
L’IMU non si applica sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.
RIDUZIONI: La base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico
- per i fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati
- per i fabbricati concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9\nlimitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

TERRENI AGRICOLI
A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli situati nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Il Comune di SCARMAGNO, nella Circolare 9/1993, risulta parzialmente delimitato (PD) per cui l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione, mentre i terreni esclusi dalla delimitazione sono soggetti all'IMU.
Per i terreni agricoli soggetti all'IMU il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135. Al valore imponibile si applica l'aliquota deliberata dal Comune.
TERRENI AGRICOLI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL'I.M.U.:
Fogli 11 - 12 - dal 17 al 21 - 23 - 25 - 27 - 30 - 31 - dal 33 al 37
Sono esenti dall'IMU tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
ABITAZIONE PRINCIPALE: NON E' SOGGETTA ad I.M.U. ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, tale abitazione e relative pertinenze sono equiparate all’abitazione principale.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/12/2018 sono state equiparate alla abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
DETRAZIONE. Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale
Indirizzo Piazza M. Savino Enrico, 5
Telefono 0125.739153
Fax 0125.739391
Email tributi@comune.scarmagno.to.it
PEC scarmagno@postemailcertificata.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
PRIMO E TERZO MARTEDI' DEL MESE ORARIO MATTINO 10 - 12 , POMERIGGIO 16 - 17,30 ---

Documenti - Normativa

Modulistica

Regolamenti

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.
regolam.ici.pdf[.pdf 71,09 Kb - 13/09/2017]
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U."
regolam. i.m.u..pdf[.pdf 229,19 Kb - 13/09/2017]

Ultimo aggiornamento pagina: 04/06/2020 13:34:46

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